La nuova legge sul turismo della Regione Veneto. Un commento di Stefan Marchioro

I punti di novità salienti sono questi:

La governance del settore, la sua gestione a livello di destinazioni, la promozione per ambiti tematici (artt. 11 e 12), l’innovazione e la qualificazione dell’offerta ricettiva . In particolare tra le finalità (art. 1) la Regione Veneto è impegnata a raccordarsi con l’organizzazione turistica nazionale e con le altre regioni e ad affiancare, sempre, nella promozione a livello internazionale, il marchio” Italia” al marchio “Veneto”     (art. 5).

A livello territoriale  (art. 9) è valorizzato il concetto di destinazione turistica, fondamentale nella gestione del turismo in generale e in particolare della dimensione turistica veneta, conosciuta all’estero per il marchio Italia e per le destinazioni turistiche balneari, montane, lacuali, termali e d’arte che lo hanno reso attrattivo a livello internazionale. Le destinazioni potranno essere organizzate e gestite secondo i moderni concetti del destination management senza per altro imporre alcuna soluzione giuridica o burocratica-amministrativa calata dall’alto, ma favorendone l’organizzazione bottom up (dal basso) attraverso un corretto ed equilibrato rapporto tra soggetti pubblici e privati che possa portare alla nascita di vere e proprie Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni , di fatto delle DMO (Destination Management Organisation). I nuovi soggetti potranno così garantire una gestione unitaria e coordinata delle funzioni di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promo – commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione fino ad oggi gestite separatamente tra pubblico e privato, saldando un’antistorica frattura fra macro e micro marketing turistico.

Per quanto attiene le attività di informazione e accoglienza turistica (art.15) queste sono svolte nelle singole località in via prioritaria, ove esistenti, dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica e dai soggetti rientranti nelle tipologie che saranno individuate con successivo provvedimento della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. Con analogo procedimento saranno individuati gli standard minimi di informazione e di accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi degli uffici informazioni, le modalità di coordinamento anche telematico (es. IDMS), l’eventuale concessione di contributi. Le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di informazione e accoglienza turistica spettano alla Giunta regionale.

Per quel che concerne il personale l’emendamento che mirava a salvaguardare le risorse umane delle aziende/società provinciali che hanno gestito le funzioni di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione locale è stato tradotto in Ordine del Giorno approvato dal Consiglio, ma soprattutto in un impegno formale dell’Assessore Finozzi a inserire nei provvedimenti attuativi della legge una formulazione che preveda che i soggetti gestori delle attività di informazione ed accoglienza turistica nell’individuazione del personale assegnato al servizio, siano incentivati a considerare la professionalità e l’esperienza maturate dal personale proveniente dalle strutture che hanno gestito le funzioni di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione locale per conto delle Province con qualsiasi tipo di contratto. L’emendamento che aveva lo scopo di porre all’attenzione dell’aula il grave problema del personale, non poteva  (come era già noto) essere recepito sul piano tecnico in quanto la legge regionale non può incidere sulla normativa pubblicistica e civilistica; l’impegno dell’Assessore Finozzi ad inserire quindi una formulazione analoga nei provvedimenti attuativi come requisito per i soggetti che intendano convenzionarsi con la Regione per la gestione degli uffici IAT, consente comunque di avere uno strumento utile per provare ad affrontare il problema nei diversi territori.

I Consorzi di imprese turistiche (art. 18) entro 18 mesi dovranno conformarsi alle disposizioni della nuova legge che prevede che siano costituiti esclusivamente da soggetti privati e opereranno nell’ambito dei Sistemi Turistici Tematici nel quale il consorzio svolge la sua attività prevalente. Le imprese possono partecipare a un solo consorzio per Sistema Turistico Tematico.  Loro attività potranno essere finanziate dalla Regione attraverso la partecipazione a bandi ( art. 42, comma 4).

Le competenze delle Province (art. 20) sono in parte modificate e ridimensionate soprattutto sul versante della programmazione mentre rimangono quasi inalterate sul versante della gestione amministrativa pur adeguandosi alle nuove modalità previste dalla legge: ad esempio la classificazione estesa a tutte le tipologie di strutture ricettive ivi comprese quelle complementari, avverrà su domanda alla provincia dei titolari della struttura ricettiva (o congressuale)  su modello e  requisiti definiti con successivi provvedimenti della Giunta regionale; la provincia potrà poi confermare o modificare la classificazione (che opera anche con silenzio-assenso) sulla base della verifica della documentazione prodotta o con sopralluoghi a campione. Le competenze delle Province vanno lette insieme  a quelle riformulate dalle legge e alla graduale abrogazione dell’art. 3 della L.R. n. 33/2002 che in alcuni casi opera immediatamente, in altri entro 18 mesi ( abrogazione dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d), n), nonché degli articoli 20 e 21 della L.R. n. 33/2002)  dall’entrata in vigore della nuova legge. Ad esempio le attività relative all’implementazione dei dati amministrativi e statistici del SIRT  saranno a cura di Regione ed enti locali con modalità da definirsi a cura della Giunta regionale ma con il graduale passaggio alla trasmissione on-line e off-line da parte di tutte le strutture ricettive dei relativi dati statistici.

Sul versante dell’offerta ricettiva si è contribuito a definire ed affermare anche in Veneto l’Albergo diffuso (art. 21, comma 4) come forma di accoglienza alternativa che tende ad evitare lo spopolamento di aree di montagna, borghi e isole, attraverso il recupero dei centri storici.

La legge ha cercato di risolvere il problema di quella parte di offerta turistica che rischiava di sfuggire alla definizione di ricettività e quindi di non rapportarsi in modo adeguato nei confronti del turista e degli altri soggetti della filiera, affrontando, in particolare, il tema dei B&B e degli appartamenti in affitto. Nel primo caso qualche ambiguità è rimasta perché si parla ancora  – in alcune circostanze – di  occasionalità  ma la Direzione Turismo ha già chiarito che non è la legge regionale che possa definire quale sia o meno attività  d’impresa, definizione riconducibile invece alle disposizioni del codice civile e agli orientamenti più volte espressi dall’Agenzia delle entrate, per cui il cui concetto di occasionalità è veramente residuale e del tutto eccezionale e marginale (è sufficiente una qualsiasi attività promozionale autonoma – insegna, sito web, etc. – per ricondurre l’attività nell’ambito imprenditoriale). Gli appartamenti in affitto anche se si avvalgono delle fattispecie contrattuali tipiche della locazione, non sono esclusi dal concetto di struttura ricettiva. In tal senso rispetto al disegno di legge è stato soppresso un comma dell’art. 30 che prevedeva l’esclusione di alcune fattispecie.

Sono poi riconosciute e ammesse a finanziamento le cosiddette Reti di Imprese (Club di Prodotto).

Stefan Marchioro

GDA Giancarlo Dall'Ara Consulenze e progetti di marketing
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